La questione diritti televisivi nel calcio, in particolare in Serie A, passa nelle mani del Codacons che, come da comunicato ufficiale sul proprio sito web, presenterà un esposto all’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza nei confronti di Sky e DAZN. L’accusa riguarda pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevoli nei confronti dei clienti Sky e Mediaset Premium, i quali si sono sentiti “deufradati” dal nuovo assetto dei diritti TV e danneggiati dal doppio abbonamento da sottoscrivere per vedere le partite del campionato di Serie A.
Il Codacons, sul proprio canale ufficiale, sottolinea che “la condotta di SKY e DAZN è scorretta ai sensi del Codice del Consumo, in particolare sia aggressiva ai sensi dell’articolo 24 del Codice stesso, in quanto esercita un indebito condizionamento sul tifoso ad aderire a ben 2 abbonamenti con un esborso maggiore in termini denaro e ad usufruire comunque di un servizio di pessima qualità”. Servizio che non è stato apprezzato soprattutto nella serata di sabato quando il match Lazio-Napoli subiva ripetute interruzioni e problemi di connessione che hanno scatenato l’ira degli utenti, la mancata disponibilità dell’app per alcuni dispositivi e il ritardo nella trasmissione in tempo reale della partita dovuto allo streaming rallentato. Da segnalare, si legge sul comunicato Codacons, è anche l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso da DAZN. L’emittente pubblicizza il servizio sostenendo che non sia “un contratto, né un abbonamento e che si può disdire in qualsiasi momento”, ma è evidente – semmai – il contrario.
Per la parte riguardante Sky, invece, la circostanza è più grave, perché riguarda gli abbonati a Sky Calcio, che lo scorso anno vedevano tutte le partite del campionato, ora nel pacchetto vedranno solo 7 partite su 10 di Serie A, ma non potranno sapere quali. Dipenderà dall’orario e dal giorno. Per tutte queste ragioni l’Associazione ha chiesto all’AGCM di aprire un’istruttoria (ai sensi dell’art 6 del Regolamento del 1.4.2015 sulla pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole) e inibire la continuazione della condotta, accertando e sanzionando le emittenti per pratica commerciale aggressiva vietata ai sensi degli artt. 20, 24 e seguenti del Codice del Consumo. Infine accertare la vessatorietà del rinnovo automatico dell’abbonamento ai sensi dell’articolo 33 comma 2 del Codice del Consumo.
Articolo scritto da Giovanni Parisio