Serie D, accolto il ricorso del Crema: si rigioca la gara col Ciliverghe

Pubblicato il 23 gennaio 2020 alle 16:00:47
Categoria: Serie D
Autore: Matteo Pifferi

Il Giudice Sportivo, preso visione del reclamo presentato dal Crema, dà ragione al club cremasco, per cui si dovrà rigiocare la gara contro il Ciliverghe disputata lo scorso 5 Gennaio, e terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:

CILIVERGHE MAZZANO -CREMA 1908 S.S.D.AR.L.

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla AC CREMA 1908 SSDRL e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l'Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo convalidato una segnatura della POL. CILIVERGHE MAZZANO ad esito di un'azione di gioco avviata da calcio d'angolo e incui il n. 4, MASPERO ALESSANDRO, calciava per due volte il pallone, prima e dopoche il medesimo colpiva il palo, senza che s'interponesse alcun tocco da parte di un calciatore avversario.

- rilevato che il direttore di gara ha espressamente riconosciuto, con dichiarazione resa per iscritto il 18 gennaio 2019 e debitamente sottoscritta, l'errore nel quale è incorso, affermando che il fallo da lui sanzionato con provvedimento disciplinare di espulsione a carico del calciatore n. 15 della A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927, Nazari Denny, è stato in realtà commesso dal calciatore n.21, Di Renzo Alessandro, del medesimo sodalizio;

- rilevato che il direttore di gara, con proprio supplemento di referto inviato il 16 gennaio 2020, ha espressamente riconosciuto l'errore nel quale è incorso;

- considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato un errore non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha inciso sul regolare svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 5, let. c) CGS.

Dispone:

- in accoglimento del reclamo, la ripetizione della gara oggetto;

- la trasmissione degli atti al DipartimentoInterregionale per quanto di competenza;

- di non addebitare il contributo di reclamo.