È arrivata nel pomeriggio la decisione del Giudice Sportivo in merito al reclamo esposto dalla Sanremese per la partita persa 0-1 contro la Fezzanese. Viene riportato di seguito quanto dichiarato dal Giudice Sportivo:
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguitodi tempestivo preannuncio dallaSSD SANREMESE CALCIO SRL con il quale si deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro, per avere il medesimo annullato una rete segnata a seguito di un’azione di attacco avviata da un suo tocco involontario, in applicazione della riformata Regola 9 del Regolamento del Gioco del Calcio;
- esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante;
- considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili;
- rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all’arbitro presunte violazioni regolamentaria fronte di una valutazione discrezionale riferibile ad un episodio di gioco;
Delibera
- di respingere il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SSD SANREMESE CALCIO SRL–USDFEZZANESE 0-1;
- di addebitare sul conto della SANREMESE CALCIO SRL il contributodi reclamo.
Articolo di Nicolò Bonetti